Lo Statuto
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Costituzione
E' costituita l'Associazione denominata "Fidas Matera”. Essa è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro; le prestazioni dei Soci sono gratuite; la sua struttura è democratica.
La Fidas Donatori Sangue Matera è articolazione della Fidas Basilicata, di cui costituisce parte integrante.
La sua sigla è: Fidas Donatori Sangue Matera.
E' sottoposta a tutte le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione dell'Associazione Donatori Sangue Fidas Basilicata, nonché alle direttive programmatiche deliberate dagli organi direttivi dell'Associazione in conformità dei principi statutari.
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, della legge 266/1991, della legge 219/2005 e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Ha sede nel Comune di Matera, Piazza del Sedile, 10, dove svolge prevalentemente la sua attività istituzionale.
Art. 2 - Finalità
La Fidas Matera attua gli stessi scopi associativi previsti dallo Statuto e del Regolamento della Fidas Basilicata:
a) pratica e promozione della donazione anonima, volontaria, gratuita, periodica e responsabile del sangue e dei suoi componenti quale atto di umana solidarietà,
b) tutela della salute, della dignità e dei diritti del donatore.
Stabilisce rapporti continuativi di collaborazione con il Servizio Trasfusionale dell’Azienda Sanitaria del Materano ASM di Matera, con il Centro Regionale di Compensazione e Coordinamento, con l’Assessorato Regionale alla Salute e alla Sicurezza Sociale per la migliore qualità ed efficienza del servizio reso alla comunità regionale.
In particolare si impegna a sottoporre agli Organi Direttivi dell'Associazione le questioni che dovessero insorgere con gli stessi, in relazione alla corretta utilizzazione del sangue nel quadro della vigente normativa, che prevede in materia un ruolo attivo dei rappresentanti dei donatori.
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si atterrà ai seguenti principi:
- Assenza dei fini di lucro;
- Democraticità delle strutture;
- Elettività e gratuità delle cariche sociali;
- Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti che svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Art. 3 - Categorie dei Soci
Gli associati si dividono in tre categorie:
- Soci Donatori;
- Soci Onorari;
- Soci Sostenitori.
Sono SOCI DONATORI coloro che donano almeno due volte l'anno secondo i principi del presente Statuto.
Sono SOCI ONORARI
- coloro che sono stati Soci Donatori e che, per cause indipendenti dalla loro volontà, sono impossibilitati a donare il sangue, ma continuano a partecipare all'attività dell'Associazione;
- coloro che, dichiarati non idonei a donare il sangue da un Servizio Trasfusionale, prestano la loro opera gratuitamente per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione.
Sono SOCI SOSTENITORI coloro che sostengono finanziariamente l'Associazione, versando una quota annuale determinata nella misura minima dal Consiglio Direttivo; essi non possono accedere a cariche sociali e non hanno voto deliberativo nell'Assemblea.
All’Associazione possono aderire tutti coloro che condividono gli scopi sociali e che si impegnano a prestare la loro attività per favorire la realizzazione degli scopi sociali nei limiti delle proprie possibilità.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e la qualifica di socio si perde per:
- dimissioni volontarie;
- decesso;
- esclusione deliberata dagli organi competenti per manifesta opposizione agli scopi sociali e alle regole dell’Associazione, nonché per morosità
Art. 4 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto di formulare proposte, di partecipare alle assemblee, di eleggere i componenti degli organi associativi e di essere eletti, di partecipare alle attività promosse dall’Associazione.
I soci sono obbligati ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, a svolgere le attività concordate, a pagare la quota associativa nella misura e con le modalità stabilite dal Direttivo.
Le prestazioni fornite dagli aderenti alla Fidas Matera sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite in nessuna forma. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Direttivo e approvati dall’Assemblea.
Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
L’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
Art. 5 - Solidarietà
L’Associazione Fidas Matera si propone di far fronte, in caso di comprovata necessità, alle esigenze di reperimento del sangue che dovessero verificarsi per i Soci e i loro familiari, nello spirito di una doverosa solidarietà associativa.
Scopo dell’Associazione è quello di sensibilizzare, anche in tal modo, alla donazione del sangue un numero sempre maggiore di persone.
Art. 6 - Mezzi finanziari
La Fidas Matera provvede alle sue necessità finanziarie utilizzando la quota del contributo erogato in base alle norme vigenti alla Fidas Basilicata e ripartito da quest'ultima secondo le decisioni assembleari. Può richiedere contributi ai soci, ad enti pubblici e privati e alla stessa Associazione regionale.
Amministra ed utilizza contributi, sussidi e donazioni di enti e privati ispirandosi al criterio della trasparenza e dell’economicità.
TITOLO II - Organi della Fida Matera
Art. 7 - Organi della Fidas Matera
Sono Organi della Fidas Matera:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo
Art. 8 - L'Assemblea
L'Assemblea della Fidas Matera è costituita da tutti i Soci Donatori ed Onorari della stessa.
L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, una volta all'anno, solitamente entro il 31 marzo.
L'Assemblea Straordinaria è, invece, convocata:
- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei Soci.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente riunita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di un'ora dalla precedente, è valida con la presenza di qualsiasi numero di Soci.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 9 - Il Presidente
Dopo le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, i Consiglieri eletti si riuniscono ed eleggono al loro interno il Presidente a maggioranza semplice degli aventi diritto.
Il Presidente dura in carica tre anni.
In caso di sua assenza o impedimento, tutti i compiti e le responsabilità sono assunti dal Vice Presidente Vicario, anch'egli eletto in seno al Consiglio Direttivo nella prima seduta.
In caso di dimissioni, assume la carica, fino al completamento del triennio, il Vice Presidente Vicario, al quale subentra il primo dei non eletti, e assume la carica di Vice Presidente il Consigliere con maggiore anzianità associativa.
La scelta del sistema di votazione (a scrutinio segreto o palese) è lasciata al libero arbitrio del Consiglio Direttivo.
Il Presidente della Fidas Matera provvede ai seguenti adempimenti:
- convoca e presiede l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, fissa i relativi ordini del giorno e ne dà comunicazione ai Soci a mezzo affissione dell’avviso nella bacheca dell’Associazione e avvisi pubblici;
- presenta all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione della Relazione, del Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo già esaminati dal Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, per l'approvazione, le eventuali modifiche al Regolamento, dopo che le stesse siano state discusse in seno al Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno e ne dà comunicazione ai Consiglieri almeno 3 giorni prima della seduta;
- adotta, in caso di necessità e urgenza, deliberazioni che pone all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Direttivo per la ratifica;
- iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo le questioni proposte dai Consiglieri in forma scritta e motivata;
- convoca, non oltre i trenta giorni, il Consiglio Direttivo, qualora vi sia richiesta scritta e motivata da parte di almeno un quinto dei Consiglieri;
- convoca, non oltre i trenta giorni, l'Assemblea Straordinaria della Sezione ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, lo ritenga necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei Soci della Sezione;
- relaziona all'Organo Direttivo dell’Associazione sulle iniziative assunte e sulle attività della Fidas Basilicata e della Fidas nazionale;
- attua tutti gli atti e provvedimenti relativi alla programmazione e alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
- propone al Direttivo il Direttore Sanitario e gli incarichi da assegnare a componenti del Direttivo o a soci collaboratori,
- rappresenta la Fidas Matera sia in seno alla Fidas Basilicata sia nei rapporti con le Istituzioni, gli enti, l’associazionismo e con i privati.
Art. 10 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero variabile di componenti (a seconda del numero degli iscritti alla Sezione) e comunque non inferiore a 5 e non superiore a 11 Consiglieri ed è eletto dall'Assemblea.
Viene eletto a scrutino segreto su lista aperta proposta dagli iscritti e con un numero di preferenze espresse pari ai 2/3 dei componenti da eleggere. Può anche procedersi a votazione palese per alzata di mano se i candidati presentati sono pari al numero dei componenti da eleggere.
Si insedia secondo le modalità e si riunisce, di norma, una volta al mese.
Nella sua prima riunione, elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente Vicario e, su proposta del Presidente, nomina il Segretario Organizzativo ed il Segretario Amministrativo; quest'ultimo può essere anche persona non componente il Consiglio Direttivo, purché Socio Donatore o Onorario.
Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, in prima convocazione, e di almeno un terzo, in seconda convocazione.
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione.
In particolare provvede:
- all'esame della Relazione e dei Bilanci prima della loro presentazione all'Assemblea Ordinaria;
- alla programmazione delle attività dell’Associazione;
- all'esame di atti, comportamenti od omissioni, da parte di qualunque Socio, che pregiudichino l'immagine o il buon funzionamento della Sezione o il perseguimento delle finalità statutarie associative, ed all'eventuale invio dei relativi atti al Consiglio Direttivo della Fidas Basilicata;
- alla designazione di soci delegati a partecipare a Congressi e Convegni e al relativo impegno di spesa;
- alla determinazione annuale delle modalità di rimborso spese inerenti l'attività associativa.
I Componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni.
Decadono dalla carica qualora si assentino, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo che provvede alla surrogazione con il primo dei non eletti.
Possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, con parere consultivo, i componenti di organismi superiori della Fidas Basilicata e i soci che abbiano manifestato particolare interesse all'attività e offrono un contribuito rilevante alla vita e alle attività associative.
Art. 11 - Il Segretario Amministrativo
Il Segretario Amministrativo:
- cura la contabilità dell’Associazione e la tenuta dei relativi registri;
- effettua gli incassi e i pagamenti, su ordini emessi dal Presidente;
- collabora con il Presidente nella predisposizione dei Bilanci annuali.
Il Segretario Amministrativo può svolgere anche funzioni di Segretario Organizzativo della Sezione ed è nominato in seno al Consiglio Direttivo.
Art. 12 - Il Segretario Organizzativo
Il Segretario Organizzativo:
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e ne cura la conservazione negli appositi registri;
- collabora con il Presidente nella stesura e nella attuazione di tutti gli atti e i provvedimenti relativi alla programmazione e alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
- è responsabile della tenuta e della gestione degli archivi dell’Associazione.
Art. 13 – Incarichi di lavoro, commissioni, collaboratori
Per il miglior funzionamento e per il coinvolgimento nell’attività associativa, il Direttivo, su proposta del Presidente, può conferire ai suoi componenti incarichi in particolari settori ritenuti fondamentali per il conseguimento degli obiettivi programmati.
Per lo stesso motivo può nominare collaboratori e commissioni di lavoro che affrontano specifiche tematiche.
Art. 14 - Contabilità e Bilanci
La contabilità della Fidas Matera deve essere tenuta in maniera corretta, sia per forma che per sostanza sulla base delle indicazioni fornite dagli Organismi Direttivi.
I Bilanci, consuntivo e preventivo, preventivamente esaminati e discussi dal Consiglio Direttivo, devono essere approvati dall'Assemblea prima di essere inviati alla Fidas Basilicata.
Art. 15 - Violazioni dello Statuto dell'Associazione
Le violazioni statutarie da parte di Soci saranno esaminate preventivamente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, il quale dovrà confermarle o dichiararle insussistenti.
Nel caso in cui la violazioni statutaria si riveli fondata, il Consiglio Direttivo dovrà prontamente trasmettere il caso al Consiglio Direttivo della Fidas Basilicata per gli adempimenti di competenza o per un ulteriore esame da parte del Collegio dei Probiviri.
Art. 16 - Convocazione
La convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo deve indicare la data, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, che deve essere prevista almeno un'ora dopo la prima. In casi eccezionali e straordinari può procedersi a convocazione telefonica. La convocazione scritta dovrà essere comunicata a mezzo avviso affisso nella bacheca associativa e con lettera contenete data e ora della riunione oltre agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Art. 17 - Luogo delle riunioni
Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono di norma presso la sede sociale. Per casi eccezionali e motivati il Consiglio Direttivo può tenersi in altra sede.
Le riunioni dell'Assemblea si tengono nel luogo indicato nella convocazione.
Art. 18 - Elezioni
Ciascun componente dell'Assemblea (Socio Donatore o Socio Onorario) ha voto deliberativo e può candidarsi o presentare candidature per le cariche Associative.
Possono candidarsi o essere candidati per accedere alle cariche Associative i Soci Donatori Attivi, cioè i donatori che hanno effettuato almeno una donazione negli ultimi due anni, e i Soci Onorari così come definiti dal presente Statuto.
Art. 19 - Formazione ed approvazione dei Bilanci
I Bilanci, consuntivo e di previsione, dell’Associazione sono redatti per anno solare e sono unformati a criteri di trasparenza, economicità e completezza.
Le entrate sono costituite da tutte le somme e da tutti i beni pervenuti e che si prevede perverranno all’Associazione.
Le uscite sono costituite da tutte le spese sostenute e da sostenere nel corso dell'Esercizio.
Tutte le entrate e le uscite del Bilancio Consuntivo devono essere documentate e la documentazione relativa deve essere conservata agli atti dell’Associazione.
I Bilanci, preventivamente esaminati dal Consiglio Direttivo, sono approvati dall'Assemblea Ordinaria a maggioranza assoluta dei presenti.
La loro mancata approvazione comporta la decadenza del Consiglio Direttivo e l'indizione di nuove elezioni entro trenta giorni da parte del Presidente uscente.
Art. 20 - Amministrazione e Bilanci
La Fidas Matera gestisce le disponibilità economiche con criteri di sana gestione, evitando rigorosamente la formazione di passivi di Bilancio.
Le scritture contabili devono essere tenute secondo le indicazioni dell'Associazione e, in particolare, il libro cassa deve essere tenuto sempre aggiornato.
La disponibilità di cassa deve essere depositata in conti bancari e/o postali, intestati all’Associazione, salvo le piccole somme per le spese correnti il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO III - Norme finali
Art. 21 - Modifiche dello Statuto e del Regolamento
Le modifiche allo Statuto e al Regolamento, possono essere proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto e sono approvate dall'Assemblea straordinaria, a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 22 - Divieti generali
E' fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, il simbolo, il materiale di propaganda, i servizi e l'organizzazione della Fidas Matera per scopi diversi da quelli istituzionali o al di fuori della struttura associativa.
I Soci, a qualunque categoria appartengano, non possono avvalersi della loro posizione in seno all'Associazione per fini diversi da quelli istituzionali.
Art. 23 - Durata e scioglimento dell'Associazione
L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
In caso di scioglimento, deliberato dall'Assemblea straordinaria, questa dovrà designare uno o più liquidatori.
Il patrimonio che si renderà disponibile sarà destinato, a soddisfatte tutte le obbligazioni dell'Associazione, ad Associazioni di Volontariato con analoghe finalità.
Per quanto non compreso nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.